Art. 14.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

      1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
      2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

          b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

 

Pag. 18


      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera a).
      5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
      6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.